Art. 5.
(Organizzazione).

      1. All'organizzazione dell'Osservatorio e del Comitato si provvede con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo

 

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17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta, del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per lo svolgimento delle relative attività, l'Osservatorio e il Comitato possono, altresì, avvalersi delle strutture e delle risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli altri Ministeri interessati.
      3. L'Osservatorio può stipulare convenzioni, per specifiche questioni, con enti, istituti, associazioni e università, pubblici e privati, operanti nel settore dell'alimentazione e nutrizione umana.